mercoledì 15 settembre 2010

LE ILLUSIONI DI LUIGI DOSSENA

Luigi Dossena, candidato a Sindaco di Crema alla testa di una lista civica, nello scorso mese di agosto, ha presentato una denuncia alla Procura della Repubblica di Crema lamentando che, nel corso delle recenti elezioni comunali, si sarebbero verificati brogli (ovvero errori), che gli avrebbero sottratto dei voti, impedendogli, in tal modo, di entrare nel Consiglio comunale.
Non ho ragione di dubitare della rispondenza al vero dei fatti denunciati da Dossena. Penso anche che, se i fatti vi sono stati, il procuratore Malchionna, con la capacità e la tenacia che in numerose circostanze ha dimostrato, non tarderà a scoprirli.
Non sono per nulla convinto, invece, che gli scopi che Dossena intendeva perseguire con la sua iniziativa, possano essere raggiunti. Secondo quanto riferito dagli organi di informazione, Dossena intenderebbe ottenere, da parte della Procura della Repubblica, il riconteggio delle schede, all’esito del quale egli crede di poter diventare consigliere comunale.
Penso, invece, come ho già avuto modo di scrivere in passato, che, se questo era il suo obiettivo (e non la semplice punizione di irregolarità dolosamente verificatesi nel corso delle operazioni elettorali), Dossena abbia bussato alla porta sbagliata.
Infatti la giurisdizione sui ricorsi in materia di operazioni elettorali per le elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali, appartiene ai Tribunali Amministrativi Regionali e, in appello, al Consiglio di Stato.
La previsione è contenuta nell’articolo 6 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.
I poteri del Giudice amministrativo in materia di operazioni elettorali sono previsti dall’articolo 84 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 (introdotto dalla Legge 23 dicembre 1966 n. 1147). I giudici amministrativi “quando accolgono i ricorsi correggono il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo”.
Il contenuto del potere del giudice amministrativo di correggere il risultato delle elezioni è stato chiarito dalla giurisprudenza.
Va ricordato che al Giudice amministrativo è precluso il controllo generalizzato delle operazioni elettorali, ma egli potrà pronunciarsi solo su vizi specifici.
Così ha l’obbligo di restare nei limiti della domanda, sicchè non può, senza incorrere in una manifesta illegittimità, estendere la sua indagine alla posizione degli altri candidati in mancanza, da parte di questi ultimi, di apposita impugnazione.
E’ stato ancora affermato che, nel giudizio elettorale, il legislatore non ha previsto una giurisdizione di tipo obiettivo in base alla quale si debba accertare quale sia stato l’effettivo responso delle urne, poiché il Giudice amministrativo non può riesaminare, sulla base di censure non dettagliate, tutta l’attività amministrativa svoltasi durante le operazioni elettorali.
Come ha ritenuto il Consiglio di Stato (Sez. V, 18 gennaio 1996, n. 73), perché possa essere disposta una verifica istruttoria le censure proposte dal ricorrente non possono essere meramente ipotetiche: “nel giudizio elettorale è necessario, per poter legittimamente disporre una verificazione istruttoria sulle schede elettorali dichiarate nulle di varie sezioni, che il ricorrente deduca specificamente in che cosa detta nullità ridondi in suo danno e non si limiti ad asserire l’elevato numero di schede nulle e la sensibile variazione della percentuale di queste ultime tra le varie sezioni, né si riservi di dedurre all’esito dell’istruttoria”.
Per ritornare al caso sollevato da Luigi Dossena, deve essere, infine, ricordato che un eventuale ricorso al Giudice amministrativo avverso le operazioni elettorali per l’elezione del Consiglio comunale di Crema è ormai precluso: infatti, secondo l’articolo 83/11 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, termine ormai ampiamente decorso.
Che cosa potrà sortire, quindi, dalla denuncia di Luigi Dossena alla Procura della Repubblica di Crema? Se i fatti da lui denunciati risulteranno veri, qualcuno potrà essere rinviato a giudizio e successivamente condannato. Potrà eventualmente scoppiare uno scandalo politico anche di notevoli proporzioni (eventualità che a Dossena farà certamente piacere).
Ma i risultati delle elezioni rimarranno invariati e la composizione del Consiglio comunale resterà immutata. Non sempre l’opinione pubblica lo avverte ma, almeno un materia elettorale, i poteri del Giudice amministrativo sono più incisivi e penetranti di quelli del Giudice penale.

(articolo pubblicato su "La Cronaca" nel settembre 2007)

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